Regolamento: Baratto Amministrativo

L'Amministrazione Comunale di Sant'Onofrio ha approvato il seguente regolamento


Approvato con Deliberazione del C. C. n. 07 del 09.02.2017

ARTICOLO 1
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L’articolo 24 della Legge 11.11.2014, n.164 «Misure di agevolazione della partecipazione del-le comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio» disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riquali-ficazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati.
L’art. 190 («Baratto Amministrativo») del D.Lgs. n. 50 del 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” così recita: «Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condi-zioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoria-le. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, in-terventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali indivi-duano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupe-ro del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa».

ART. 2
FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
  1. Sono definiti “Cittadini Attivi” tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in forma-zioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale che intendano offrire un contributo diretto e concreto in materia di tutela e valorizzazione del territorio.
  2. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cosiddetti “Cittadini Attivi” e l’Amministrazione in attuazione in attuazione dell’art. 118, ultimo comma, della Costituzio-ne e dei riferimenti legislativi di cui all’art. 1.
  3. Le disposizioni si applicano nel caso in cui l’intervento dei “Cittadini Attivi” risponda alla sollecitazione dell’Amministrazione Comunale o viceversa nel caso in cui l’Amministrazione Comunale valuti positivamente progetti degli stessi “Cittadini Attivi”.
  4. La collaborazione tra “Cittadini Attivi” e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritaria.
  5. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva, espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radi-care nella Comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'Istituzione locale e tra i cittadini stessi.
  6. Il “Cittadino Attivo” è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.
ARTICOLO 3
IL BARATTO AMMINISTRATIVO
Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l’articolo 2 del presente Regolamento, in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, offrendo all’Ente comunale e, quindi, alla Comunità territoriale, una propria pre-stazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e col-laboratori comunali.
Tale agevolazione è da considerarsi sostegno come forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficienza pubblica.
Il “Baratto Amministrativo” rappresenta per i cittadini in condizioni di difficoltà economica una modalità di recupero crediti, altrimenti difficilmente esigibili.

ARTICOLO 4
APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO
Il “Baratto Amministrativo” viene applicato, in forma volontaria, ai “Cittadini Attivi” che han-no tributi comunali non pagati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presenta-zione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, e che si trovano in accertate condizioni di difficoltà economica tali da impedirne la regolarizzazione.
I destinatari del “Baratto Amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacan-ti nella pianta organica del Comune.

ART. 5
REQUISITI PER L’ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
  1. Nel caso di persone fisiche i“Cittadini Attivi” che intendono svolgere servizi e interven-ti di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
    1. Età non inferiore ad anni 18;
    2. Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
    3. Assenza di condanne penali passate in giudicato;
    4. Prioritariamente cittadini del comune di Sant’Onofrio
    5. Prioritariamente cittadini con ISEE più basso e in condizioni di disagio
  2. Per le formazioni sociali o imprenditoriali di “Cittadini attivi” di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente regolamento i requisiti richiesti sono:
    1. Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Sant’Onofrio;
    2. Le persone fisiche impegnate allo scopo del “Baratto Amministrativo” dovran-no possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. L’attività svolta nell’ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non de-termina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Sant’Onofrio.
ART.6
INDIVIDUAZIONE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO E LIMITI INDIVIDUALI
In fase di approvazione del bilancio di previsione il Responsabile dell’Area Economico Finan-ziaria del Comune è chiamato a predisporre un riepilogo dell’ammontare di morosità dei tri-buti per gli anni precedenti, al fine di fissare con atto di Giunta comunale l’importo comples-sivo del “baratto amministrativo” che potrà essere riconosciuto identificando i relativi capito-li al fine di mantenere gli equilibri di bilancio.
La Giunta comunale fisserà altresì il limite massimo degli importi individuali che potranno essere riconosciuti con il baratto amministrativo, nonché il valore della singola ora di presta-zione.

ART. 7
IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO DI MODULI
Il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune predispone uno o più progetti di intervento di cui all’art. 1 del presente regolamento, identificando, per ciascuno, il numero di ore di pre-stazione operativa complessivamente previste che possono essere proposte con il baratto amministrativo suddividendole e accorpandole in moduli funzionali.

ART. 8
PATTO DI COLLABORAZIONE
  1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tut-to ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente Rego-lamento.
  2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concor-dati e della durata della collaborazione.
  3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione pre-senta, definisce in particolare:
    1. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
    2. i moduli orari di prestazione assegnati;
    3. il periodo di svolgimento della collaborazione, le cause di sospensione o di conclu-sione anticipata della stessa;
    4. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attivi-tà, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza al-le specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
ART. 9
IL RUOLO DELLE SCUOLE
  1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
  2. Il Comune collabora con le scuole per l’organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull’amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro fa-miglie.
  3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l’impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.
ART. 10
OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
Il destinatario del “baratto amministrativo” opera a titolo di volontariato, prestando il pro-prio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di me-ra sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’ente.
È tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre di famiglia” ed a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affida-tegli.
In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio eventuali modi-fiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

ART. 11
REGISTRAZIONE DEI MODULI
In apposito registro sono riportati i giorni in cui i moduli operativi di intervento sono espli-cati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo “baratto amministrativo”.
Lo svolgimento delle attività di cui al “baratto amministrativo” può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale, su indicazione del Responsabile del Servizio.

ART. 12
ASSICURAZIONE
I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva dovranno essere assicurati, come previsto dal comma 4 del precedente art. 8, per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

ART. 13
MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
  1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento del-le attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo, salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione di cui al precedente art. 8.
  2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al ter-mine delle attività.
ART. 14
PREVENZIONE DEI RISCHI
  1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misu-re di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
  2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione indivi-duale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
ART. 15
CLAUSOLE INTERPRETATIVE
  1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e “Cittadini Attivi”, le dispo-sizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i “Cittadini Attivi” di concorrere alle attività di servizio civico.
  2. L’applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i “Cittadini Attivi” è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente consi-derata in sede di valutazione.
  3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.
Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Onofrio

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